Art. 9.
(Concessioni demaniali).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), i comuni di Venezia e di Chioggia possono presentare progetti di utilizzo a fini produttivi, culturali o ricreativi dei seguenti siti: idroscalo G. Miraglia; Forte di S. Andrea Vignole; caserma Guglielmo Pepe-lido di Venezia,

 

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Arsenale; aree demaniali degli Alberoni, Forte Cà Bianca-lido di Venezia, Forte Cà Roman-località Pellestrina.
      2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto pubblico o privato scelti attraverso gara ad evidenza pubblica.
      3. I progetti devono essere corredati dalla strumentazione urbanistica e dal piano finanziario.
      4. Il Comitato approva i progetti; le amministrazioni competenti provvedono, conseguentemente, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, in regime di concessione, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.
      5. L'Isola del Lazzaretto Nuovo è affidata in concessione al comune di Venezia che provvede alla relativa gestione, nel rispetto dei vincoli archeologici e ambientali, anche prevedendo la concessione della gestione a soggetti terzi.
      6. Al fine di favorire le attività legate all'acquacoltura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la provincia di Venezia presenta al Comitato un piano per la concessione, a soggetti imprenditoriali del settore, di aree della laguna da destinare a tali attività. I soggetti beneficiari sono individuati dalla provincia di Venezia sulla base di specifici progetti da essi presentati, che devono essere approvati dal Comitato.